Nuovi oneri fiscali per le PMI svizzere?
La riforma III dell'imposta sulle società (IVA III), che è stata molto discussa nei media, sta lentamente prendendo forma. Come PMI, si pone la questione se e quando si debbano prendere misure di pianificazione fiscale.
La legge svizzera sull'imposta sulle società ha dato un contributo importante all'attrattiva della Svizzera come business location e ha persuaso un certo numero di aziende, alcune delle quali importanti, a trasferirsi in Svizzera. Da diversi anni, tuttavia, proprio questa forza trainante dell'attrattiva della piazza economica svizzera è sottoposta a un'enorme pressione internazionale. L'UE e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in particolare stanno spingendo la Svizzera ad adottare standard internazionali.
Le discussioni si concentrano soprattutto sui privilegi fiscali cantonali per le società holding, di domicilio e miste, che in alcuni casi trattano i redditi nazionali ed esteri in modo disuguale e creano così condizioni fiscali interessanti per le società multinazionali. A livello politico e tra le associazioni economiche sono in corso da tempo discussioni sui possibili e necessari adeguamenti del diritto fiscale delle imprese, affinché l'attrattiva della Svizzera come piazza fiscale sia mantenuta, accettata a livello internazionale e rafforzata allo stesso tempo. Il 5 giugno 2015, il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla direttiva IVA III, il che significa che la riforma è ora pronta per la discussione parlamentare.
Contenuto della riforma III dell'imposta sulle società
La direttiva IVA III si concentra su tre obiettivi principali: Garantire una pressione fiscale sulle imprese sempre competitiva, ripristinare l'accettazione internazionale e assicurare il rendimento finanziario delle imposte sull'utile per la Confederazione, i cantoni e i comuni. Per raggiungere questi obiettivi, il Consiglio federale propone diverse misure. Da un lato, le norme cantonali speciali per le società holding, di domicilio e miste devono essere abolite, e dall'altro devono essere introdotte nuove norme interessanti per i redditi mobili. Inoltre, sono previste riduzioni dell'aliquota dell'imposta sull'utile cantonale e varie misure per migliorare la sistematicità del diritto fiscale delle imprese. I tre elementi della direttiva IVA III sono brevemente riassunti e spiegati qui di seguito.
Patent box e promozione della ricerca e sviluppo (R&S)
Un patent box dovrebbe essere introdotto a livello cantonale per le imprese ad alta intensità di ricerca. Inoltre, i cantoni devono essere abilitati a prevedere maggiori deduzioni per le spese di R&S. Il concetto di base del patent box prevede che le persone giuridiche possano dedurre fino al 90% dei loro risultati dai brevetti posseduti o utilizzati da loro.
L'imposta sui profitti corretta per gli interessi non è stata inserita nel dispaccio sull'UStR III.
Il contribuente ha il diritto di dedurre il reddito detenuto a titolo di usufrutto dal reddito imponibile a livello cantonale. Così, a seconda del cantone, si può ottenere un'aliquota fiscale globale effettiva su tali redditi di circa il 10%. Purtroppo, l'attuale progetto di legge prevede un'interpretazione relativamente ristretta del termine "brevetti". Si intende che solo il reddito da brevetti registrati si qualifica. Altri beni immateriali come i diritti di marchio, nomi commerciali o invenzioni non registrate sono esclusi dal privilegio fiscale. Oltre al patent box, i cantoni avranno la possibilità di introdurre una maggiore deduzione per le spese di R&S a livello cantonale. I parametri di questa maggiore deduzione per la R&S sono lasciati ai cantoni, e la sovvenzione è limitata esclusivamente alle attività di R&S svolte all'interno del paese.
Riduzioni dell'aliquota dell'imposta sugli utili
Le riduzioni dell'aliquota dell'imposta sull'utile dei cantoni non fanno formalmente parte della riforma, poiché sono di competenza dei cantoni. Tuttavia, il pacchetto di riforme dell'UStR III prevede che la Confederazione lasci ai cantoni un margine di manovra in materia di politica fiscale mediante misure di perequazione verticale, in modo che i cantoni siano in grado di ridurre le aliquote dell'imposta ordinaria sull'utile a una media del 16% e compensare così la soppressione dei privilegi fiscali cantonali.
Migliorare la sistematica del diritto fiscale delle imprese
Il terzo elemento della riforma mira principalmente ad armonizzare le regole esistenti e a raggiungere un carico fiscale equilibrato nel settore dei redditi da capitale.
-introduzione di una regola uniforme per la divulgazione delle riserve nascoste
Ora, le riserve nascoste devono essere rivelate non solo al momento della partenza o della cessazione dell'obbligo fiscale, ma anche all'entrata o all'inizio dell'obbligo fiscale svizzero. Ciò significa che le riserve nascoste (compreso il valore aggiunto/avviamento autocreato) possono essere indicate nel bilancio fiscale all'inizio della passività fiscale, indipendentemente dal fatto che possano essere capitalizzate secondo il diritto commerciale. Le azioni rivalutate a fini fiscali devono essere ammortizzate secondo i tassi di ammortamento abituali, per cui il periodo di ammortamento dell'avviamento non può superare i dieci anni.
Occorre prestare attenzione alla nuova menzione esplicita che il valore aggiunto esistente (ad esempio in caso di trasferimento di funzioni di vendita o di servizio all'estero) sarà tassato anche se l'obbligo fiscale svizzero cessa. Per le imprese che sono colpite dall'interruzione di un privilegio fiscale cantonale, sarà creato uno sgravio corrispondente. Le riserve nascoste esistenti al momento dell'interruzione di tale privilegio fiscale possono essere tassate separatamente e ad un tasso ridotto per un periodo di cinque anni, se realizzate. Le aliquote fiscali applicabili sono determinate dai cantoni.
- Abolizione della tassa di emissione sul capitale proprio
- Adeguamenti alla procedura di tassazione parziale
La tassazione privilegiata dei redditi da dividendi deve essere uniformata su base cantonale. Da un lato, lo sgravio sarà possibile solo attraverso la base imponibile (procedura di tassazione parziale) e dall'altro, lo sgravio sarà limitato a un 30 per cento uniforme. Il livello minimo di partecipazione per richiedere la tassazione privilegiata dei dividendi è stato lasciato al 10%, dopo che un'estensione a tutte le partecipazioni era ancora prevista nel progetto di consultazione.
- Adeguamenti al credito d'imposta forfettario (mozione Pelli)
A certe condizioni, le stabili organizzazioni svizzere di società estere che sono soggette alla tassazione ordinaria dovrebbero poter richiedere un credito d'imposta forfettario per il reddito soggetto a imposte estere.
L'imposta sui profitti corretta per gli interessi, gli aggiustamenti previsti per l'imposta sul capitale e l'imposta sul tonnellaggio, che aveva lo scopo di promuovere la navigazione oceanica dal punto di vista fiscale, sono stati oggetto di molte discussioni nel periodo precedente, ma alla fine non sono stati inseriti nel dispaccio sull'IVA III. Per quanto riguarda la tassa sul tonnellaggio, è stato notato che non è costituzionale, in quanto non esiste una base costituzionale esplicita per promuovere la navigazione oceanica. Inoltre, non sono stati presi in considerazione gli adeguamenti della deduzione della partecipazione (passaggio dall'esenzione indiretta a quella diretta) e della compensazione delle perdite. È particolarmente piacevole che l'introduzione di un capo
L'introduzione di una tassa sui guadagni di capitale non ha incontrato l'approvazione nel processo di consultazione.
non è stata accolta bene nel processo di consultazione ed è stata anche cancellata senza essere sostituita.
Implicazioni per le PMI svizzere
L'abolizione dei privilegi fiscali cantonali non riguarderà solo le multinazionali, ma anche numerose PMI svizzere con strutture di holding svizzere. Se lo status di holding è soddisfatto, allora a livello cantonale l'utile non è tassato. Questo significa che non solo il reddito da dividendi, ma anche il reddito da interessi e royalties, il compenso per le funzioni di gestione, ecc. sono esenti da tasse. L'abolizione dei privilegi eliminerà anche il privilegio fiscale su questo reddito non da dividendi. C'è quindi bisogno di pianificazione, in particolare per le strutture di detenzione che possono attualmente trarre vantaggio dalla tassazione ridotta di altri redditi (non di dividendi). Il reddito da dividendo puro continuerà ad essere alleggerito dalla deduzione di partecipazione.
Tutto sommato, la direttiva IVA III non avrà un impatto significativo sulle PMI che operano esclusivamente in Svizzera. Gli effetti più significativi saranno la riduzione delle aliquote d'imposta sugli utili e il deterioramento della tassazione privilegiata dei dividendi. In ogni caso, non bisogna trascurare che l'UStR III mira a promuovere l'attività d'investimento in Svizzera, in particolare per mezzo di un patent box e di un aumento delle spese di R&S. È ancora incerto quando e in quale forma la direttiva IVA III sarà finalmente introdotta. Ciononostante, le PMI svizzere dovrebbero prepararsi ai cambiamenti e poter contare su un consulente fiscale che le guidi attraverso questo cambiamento fiscale.