Trattamento legale delle possibili conseguenze del virus Corona (Covid-19)
Con la rapida diffusione del virus Corona, sorgono domande sotto vari aspetti per l'attività quotidiana in azienda. Di particolare importanza sono il diritto del lavoro, il diritto contrattuale generale, l'assicurazione d'indennità giornaliera e gli aspetti della salute professionale. Una lista di controllo della Confederazione svizzera del lavoro (sgv).
1. riassunto
Con la rapida diffusione del virus Corona, sorgono domande sotto vari aspetti per l'attività quotidiana in azienda. Di particolare importanza sono il diritto del lavoro, il diritto contrattuale generale, l'assicurazione d'indennità giornaliera e gli aspetti della salute professionale.
- La migliore profilassi è l'igiene personale, cioè lavarsi bene le mani, stare a casa se si ha la febbre o la tosse e starnutire in un fazzoletto o nell'incavo del braccio.
- Troverete risposte esaurienti alle domande relative alla gestione degli affari quotidiani in questo opuscolo o sotto il link della SECO al tema.
2. questioni legali
2.1 Diritto del lavoro
A causa del Dovere di cura (OR 328 comma 2), il datore di lavoro deve prendere misure ragionevoli per proteggere la salute dei dipendenti. Questo include anche l'autoquarantena se un dipendente è tornato da un'area a rischio (Cina, Iran, Nord Italia, Corea del Sud). Sulla base del Diritto di istruzione (OR 321d), il datore di lavoro può ordinare il telelavoro o l'ufficio a domicilio. In questo caso, i dipendenti devono conformarsi a tale istruzione. È anche possibile ordinare la compensazione delle ore straordinarie o del lavoro straordinario o la presa delle ferie (OR 359c), per cui nel caso delle ferie obbligatorie gli interessi del/dei dipendente/i devono essere presi in considerazione dal datore di lavoro. In questi casi è dovuto l'intero salario (OR 324 comma 1). Nel caso di compensazione per gli straordinari e le ore extra, è necessario il consenso del dipendente. L'orario di lavoro è generalmente conforme alla legge. In linea di principio, il datore di lavoro può anche imporre un divieto di vacanze, in quanto può determinare il calendario delle vacanze. Il dipendente deve essere consultato e i suoi desideri devono essere presi in considerazione. Tuttavia, il rinvio di vacanze già concordate è giustificato solo per motivi gravi. Qualsiasi costrizione a prendere un congedo non pagato è nulla. Anche le vacanze aziendali sono concepibili, anche se devono essere annunciate in tempo utile (almeno 14 giorni) prima.
Obbligo di continuare a pagare i salariSe un dipendente si ammala, l'azienda è obbligata a continuare a pagare il salario (OR 324 comma 1). Se l'azienda ha Assicurazione d'indennità giornaliera di malattia (KTG), questo ha effetto dopo la scadenza del periodo di attesa concordato contrattualmente (di solito 30, 60 o 90 giorni). Se il datore di lavoro non ha un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia, la durata della continuazione del pagamento del salario si basa sulle scale esistenti (scala di Berna, Basilea, Zurigo). Se il datore di lavoro rinuncia al diritto al lavoro del dipendente, il salario concordato deve continuare ad essere pagato. Un'autoquarantena ordinata non può essere regolata tramite il KTG se non c'è un caso di malattia. Lo stesso vale se l'autorità competente ordina una misura di quarantena nei confronti di un dipendente ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera a EpiG. Se il dipendente desidera assentarsi dal lavoro di sua spontanea volontà, non ha diritto a un salario per il periodo di assenza.
Anche nei seguenti casi, il Salario dovuto (durante il periodo limitato, OR 324a):
- L'impiegato si ammala durante le vacanze e non è quindi in grado di viaggiare.
- Il dipendente si ammala di coronavirus durante le vacanze e non può quindi viaggiare.
- L'operazione deve essere fermata a causa di colli di bottiglia del fornitore.
- Il dipendente si occupa a casa di un bambino affetto da coronavirus (art. 36 ArG).
- Il datore di lavoro manda il dipendente a casa o chiude l'azienda per precauzione.
- Il datore di lavoro si rifiuta di prendere misure di protezione e di applicare le norme igieniche.
- Le scuole e gli asili sono chiusi dalle autorità. Il dipendente deve occuparsi dei bambini (ZGB 276).
- L'azienda è chiusa per ordine delle autorità. Tuttavia, il dipendente può essere obbligato a recuperare le ore di lavoro "mancanti" sulla base del suo dovere fiduciario.
Nei seguenti casi il salari non dovuti:
- Il dipendente non può tornare dalle vacanze perché l'autorità responsabile nel luogo di vacanza non permette al dipendente di partire o chiude la frontiera (forza maggiore).
- L'impiegato è una persona timorosa e si rifiuta di lavorare per prudenza perché potrebbe essere infettato (rifiuto di lavorare).
- Il dipendente non può venire al lavoro perché il trasporto pubblico è ridotto o interrotto (prendere altri mezzi di trasporto). Tuttavia, se il lavoro può essere svolto da casa (telelavoro), il salario è dovuto.
- Il dipendente non manda il suo bambino all'asilo nido per paura, ma lo accudisce a casa e quindi deve assentarsi dal lavoro.
- Il luogo (intero) di residenza del dipendente viene messo in quarantena.
Lavoro a tempo ridottoLa SECO ha incaricato i cantoni di esaminare le domande di lavoro a orario ridotto per quanto riguarda la Covid-19. Se l'autorità competente ordina la chiusura di un'azienda o proibisce l'accesso a certi edifici o aree, si deve esaminare se è possibile richiedere un'indennità per lavoro ridotto. Il lavoro ad orario ridotto deve essere esaminato anche da quelle aziende che, per la natura della loro attività, non possono ordinare il telelavoro. Si dovrebbero esaminare anche i seguenti casi:
- i dipendenti non possono rispettare il loro orario di lavoro perché le restrizioni di trasporto rendono difficile l'accesso al luogo di lavoro;
- le materie prime necessarie/le forniture operative non sono disponibili a causa del divieto di importazione/esportazione;
- Problemi di consegna di materie prime e forniture;
- Interazione di vari fattori dovuti alla pandemia che porta alla cessazione delle operazioni;
- Riduzione dell'orario di lavoro per ordine ufficiale;
L'indennità per lavoro ridotto non può essere richiesta se i dipendenti devono accudire i loro figli a casa a causa delle circostanze (ad esempio, asili chiusi).
2.2 Diritto contrattuale generale
Si applica il diritto contrattuale generale secondo il RU. Questo vale anche per il diritto contrattuale e l'obbligo di prestazione così come per il processo di sollecito, finché non c'è uno stallo giuridico.
3. caso pandemico e rischio imprenditoriale
Nel caso in cui l'Ufficio federale della sanità pubblica classifichi la situazione come speciale o eccezionale (articoli 6 e 7 EpiG) secondo l'EpiG, i datori di lavoro sono tenuti a prendere ulteriori misure di protezione e ad elaborare un piano pandemico. Il piano pandemico è disponibile sul sito web dell'UFSP e dovrebbe essere annotato per tempo da ogni azienda e implementato come necessario: Link Pandemic Plan Ufficio federale della sanità pubblica UFSP. Ulteriori informazioni: www.pandemia.ch.
Obiettivo di un Piano pandemico è garantire la protezione dei dipendenti e allo stesso tempo essere in grado di salvaguardare le operazioni dell'azienda. Un piano pandemico comprende, per esempio, la formazione in misure igieniche, l'uso di indumenti protettivi o di materiale protettivo se necessario, misure per aumentare l'igiene (disinfezione dei luoghi di lavoro, distribuzione di disinfettanti), misure per organizzare i luoghi di lavoro (per esempio, videoconferenze e virtualizzazione delle riunioni, invece di viaggi, ecc.) I piani di pandemia sul posto di lavoro sono specifici del settore e devono essere sviluppati e implementati in un modo altrettanto specifico del settore. I piani di pandemia dovrebbero essere preparati anche dalle organizzazioni senza scopo di lucro, poiché gli obblighi del diritto del lavoro come datore di lavoro e le considerazioni organizzative per la preparazione professionale sono validi indipendentemente dal fatto che l'organizzazione sia a scopo di lucro o meno. Se ci sono filiali all'estero, devono preparare i loro piani pandemici per conto proprio e in conformità con la legge applicabile in loco.
Il datore di lavoro è obbligato a proteggere i suoi dipendenti durante il lavoro proteggere adeguatamente (ArGV3). Questo può comportare che l'azienda fornisca maschere e materiali protettivi simili. Si raccomanda di seguire le raccomandazioni dell'UFSP (dovere di diligenza). In cambio, il dipendente è obbligato a fornire informazioni su eventuali malattie (dovere di fedeltà). A Vaccinazione obbligatoria non può essere decretato. Il collocamento di uno stabilimento sotto Quarantena o la chiusura dello stabilimento è di competenza dell'ufficiale medico cantonale. Il rischi imprenditoriali rimane al suo posto. Non c'è compensazione per la perdita di vendite e di reddito. Problemi di responsabilità in caso di pandemia sono disciplinati dal diritto cantonale (art. 71 EpiG). Il cantone di Zurigo, per esempio, non ha un obbligo di responsabilità corrispondente. Tuttavia, c'è il Compensazione dell'insolvenzache può coprire i salari persi in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Risposte esaurienti a ulteriori domande presso: https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html.
4. assistenza sanitaria pratica nell'azienda
All'interno e all'esterno dell'azienda, sono indicate le seguenti regole di comportamento:
- lavare regolarmente le mani con acqua e sapone;
- Disinfettare le mani correttamente e regolarmente, soprattutto dopo aver tossito, starnutito o soffiato il naso;
- Usare sempre un fazzoletto di carta o tossire e starnutire nell'incavo del braccio;
- Usare fazzoletti usa e getta e smaltirli in cestini chiusi dopo l'uso.
- Tenere le mani lontano dal viso; non toccare la bocca, il naso o gli occhi;
- Evitare di stringere la mano; mantenere un metro di distanza dalle altre persone;
- Se avete i sintomi dell'influenza e vi sentite male, assicuratevi di rimanere a casa.
- Solo dopo la registrazione telefonica nello studio medico o nel reparto di emergenza
5. liberatoria
Questo foglio informativo è solo a scopo informativo e non è una lista di controllo completa né può sostituire la consulenza legale. L'Associazione svizzera del commercio sgv declina qualsiasi responsabilità che possa sorgere in relazione all'applicazione o all'omissione di qualsiasi azione da questo foglio informativo. Inoltre, si consiglia di ottenere informazioni dalle pagine web federali pertinenti:
- www.bag.admin.ch
- www.seco.admin.ch
- in particolare: SECO Protezione della salute sul posto di lavoro: Piano pandemico - Manuale di preparazione operativa
- Troverete risposte esaurienti alle domande relative alla gestione degli affari quotidiani in questo opuscolo o sotto il link della SECO al tema.